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Sez. I, 19-12-2019, C-442/18P, BCE/ESPIRITO SANTO FINANCIAL (PORTUGAL)

Diniego di accesso alle decisioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) – Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE – Articolo 10, paragrafo 4 – Riservatezza delle riunioni – Risultato delle delibere – Facoltà di divulgazione – Decisione 2004/258/CE – Accesso ai documenti della BCE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Riservatezza delle delibere – Pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico)

Le riunioni del Consiglio direttivo della BCE e i relativi verbali, comprese le parti che rispecchiano i risultati delle deliberazioni, sono in via di principio riservati, a meno che lo stesso Consiglio decida di renderli pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 10, par. 4, del Protocollo sul SEBC e la BCE. Pertanto, la BCE può negare l’accesso ai risultati delle deliberazioni del Consiglio, senza dover indicare le ragioni per cui la divulgazione di tali informazioni arrecherebbe pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico.

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