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Covid-19: l’accesso ai verbali del comitato tecnico scientifico

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I giudici del Tar Lazio , con sentenza n. 8615 del 22 luglio 2020, hanno accolto il ricorso presentato dalla Fondazione Einaudi che si era vista opporre il diniego della Protezione Civile all’accesso a 5 verbali del Comitato scientifico sulla base di quali sono stati poi prese diverse misure di contenimento e prevenzione durante il lockdown dovuta all’emergenza sanitaria del Covid – 19.

In particolare si tratta dei verbali del:28 febbraio 2020, citato nelle premesse del DPCM del

  • 1° marzo 2020; N. 04120/2020 REG.RIC;
  • 1° marzo 2020, citato, anch’esso nelle premesse del DPCM del 1° marzo 2020;
  • 7 marzo 2020, citato nelle premesse del DPCM dell’8 marzo 2020;
  • n.39 del 30 marzo 2020, citato nelle premesse del DPCM del 1° aprile 2020;
  • n.49 del 9 aprile 2020, citato nelle premesse del DPCM del 10 aprile 2020.

Per il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio tali atti endoprocedimentali venivano considerati dati sensibili, che sarebbe stato opportuno rendere pubblici solo ad emergenza finita.

Per il Tar il segreto di Stato su questi documenti non è legittimo poiché non si tratta di «atti amministrativi generali» – come invece sostiene la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile.

In particolare la sentenza motiva:

«L’Amministrazione ha opposto all’ostensione dei richiamati verbali solo motivi «formali» attinenti alla qualificazione degli stessi come «atti amministrativi generali», ma non ha opposto ragioni sostanziali attinenti ad esigenze oggettive di segretezza o comunque di riservatezza degli stessi al fine di tutelare differenti e prevalenti interessi pubblici o privati tali da poter ritenere recessivo l’interesse alla trasparenza rispetto a quello della riservatezza».
[…]
«Deve essere consentito l’accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l’adozione dei descritti DPCM, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività».

Conseguentemente il Tar ha dichiarato “l’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione”.

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