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01-07-2008, C-39/05 e C-52/05, SVEZIA E TURCO/CONSIGLIO (ECCEZIONI - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - PARERI GIURIDICI)

Nel caso delle eccezioni relative, l’esame che l’istituzione deve effettuare quando le viene chiesta la divulgazione di un documento deve necessariamente svolgersi in tre fasi.

Dapprima l’istituzione deve assicurarsi che il documento di cui viene chiesta la divulgazione rientri effettivamente nel campo di applicazione dell’eccezione e, in caso affermativo, determinare quali ne siano le parti effettivamente interessate.

In un secondo tempo, l’istituzione deve esaminare se la divulgazione delle parti del documento in parola, così individuate, arrechino pregiudizio alla tutela dell’interesse tutelato.

Infine, in una terza fase, se l’istituzione ritiene che la divulgazione di un documento arrecherebbe pregiudizio alla tutela dell’interesse, è suo dovere verificare che non esista un interesse pubblico prevalente che giustifichi tale divulgazione nonostante il pregiudizio.

In tale contesto, l’istituzione deve ponderare l’interesse specifico da tutelare, impedendo la divulgazione del documento in questione, con, in particolare, l’interesse generale all’accessibilità a tale documento, tenendo conto dei vantaggi che derivano da una maggiore trasparenza, consistenti in una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e in una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.

Tali considerazioni hanno evidentemente una rilevanza del tutto particolare quando le istituzioni agiscono in veste di legislatore. La trasparenza contribuisce a rafforzare la democrazia permettendo ai cittadini di controllare tutte le informazioni che hanno costituito il fondamento di un atto legislativo. Infatti, la possibilità per i cittadini di conoscere il fondamento dell’azione legislativa è condizione per l’esercizio effettivo, da parte di questi ultimi, dei loro diritti democratici.

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