02-12-2001, C-353/99, HAUTALA/CONSIGLIO (TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO IN MATERIA DI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ACCESSO PARZIALE)
L’interpretazione delle eccezioni previste all’art. 4, n. 1, della decisione 93/731, relativa all’accesso dei documenti del Consiglio, deve aver luogo alla luce del principio del diritto dell’accesso all’informazione e del principio di proporzionalità, di modo che, prima di negare l’accesso a un documento in quanto tale, il Consiglio è tenuto ad esaminare l’opportunità di accordare un accesso parziale ai dati non compresi nelle deroghe. Infatti, da un lato, riguardo al principio del diritto all’informazione, detta decisione ha lo scopo di attuare il principio del più ampio accesso possibile dei cittadini all’informazione, al fine di rafforzare il carattere democratico delle istituzioni nonché la fiducia del pubblico nell’amministrazione. Dall’altro, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, lo scopo di proteggere l’interesse pubblico nell’ambito delle relazioni internazionali è raggiungibile anche qualora il Consiglio si limiti a censurare, dopo averli esaminati, i passi di una relazione del gruppo di lavoro sulle esportazioni di armi convenzionali che possono recare pregiudizio alle relazioni internazionali.
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