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04-09-2018, C-57/16 P, CLIENTEARTH/COMMISSIONE (ECCEZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEL PROCESSO DECISIONALE IN CORSO DI UN’ISTITUZIONE DELL’UNIONE – PRESUNZIONE GENERALE)

Il riconoscimento di una presunzione generale a beneficio di una nuova categoria di documenti presuppone che sia previamente dimostrato che la divulgazione del tipo di documenti rientranti in tale categoria sarebbe, in modo ragionevolmente prevedibile, idonea a pregiudicare effettivamente l’interesse tutelato dall’eccezione in questione. Inoltre, posto che le presunzioni generali costituiscono un’eccezione all’obbligo di esame concreto ed individuale, da parte dell’istituzione dell’Unione interessata, di ciascun documento oggetto di una domanda di accesso, e, in via più generale, un’eccezione al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione, esse devono essere oggetto di un’interpretazione e di un’applicazione in senso restrittivo.

Per negare l’accesso a un documento, le istituzioni devono dimostrare, in modo circostanziato, le ragioni per le quali la divulgazione di documenti controversi, singolarmente presi, avrebbe pregiudicato gravemente i suoi processi decisionali in corso.

Le istituzioni devono dimostrare in che modo l’importanza delle questioni trattate nei documenti controversi e il fatto che tali questioni siano da molto tempo oggetto di riflessioni implichino che la divulgazione di tali documenti pregiudicherebbe gravemente i processi decisionali in corso.

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