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TAR Piemonte, Sez. II, 23-03-2021, N.332

È illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione, a fronte dell’accoglimento di una istanza di accesso civico generalizzato a documenti sulle misurazioni della qualità dell’aria in una data zona, richiede il pagamento di una ingente tariffa. L’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 33/2013, dispone che “il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione perla riproduzione su supporti materiali”. In proposito, la Circolare n. 1/2019 del Ministero della pubblica amministrazione (par. 4) ha precisato la portata del principio di gratuità, affermando che “possono essere addebitati solo i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, ad esclusione di qualsiasi altro onere a carico del cittadino”. In particolare, il costo rimborsabile, corrispondente a quello “effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione”, non include il costo per il personale impiegato nella trattazione delle richieste di accesso, essendo quest’ultimo un onere che, in linea di principio, grava sulla collettività che intenda dotarsi di un’amministrazione moderna e trasparente”. Constatato che i costi inerenti ad attività umane sono generalmente quelli di ricerca ed estrazione del dato/documento, va chiarito che tali costi non possono essere posti interamente a carico dei richiedenti, neppure in base all’art. 25, l. n. 241/1990, che prevede la possibilità di imporre “diritti di ricerca” (da aggiungersi ai costi di riproduzione), ma intendendoli al più come compartecipazione alle spese, e non come prestazione di servizi a carattere commerciale. Ciò, peraltro, può desumersi dall’iter parlamentare che ha portato all’approvazione del d.lgs. n. 97/2016, laddove, mentre l’iniziale schema di decreto subordinava il rilascio di dati in formato elettronico o cartaceo “al rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione”, il testo finale approvato fa riferimento al più restrittivo concetto di “costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”. Pertanto, in virtù di una interpretazione non solo letterale della norma ma anche logico-evolutiva, è ragionevole sostenere che corrisponda alla voluntas legis l’esclusione dei costi del personale impiegato nella gestione delle pratiche di accesso, inclusi quelli relativi all’attività di estrazione dei dati e dei documenti dai relativi archivi, facendo gli stessi carico alla fiscalità generale. Ciò, in linea di principio, vale per tutte le forme di accesso.

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