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11-01-2017, C-491/15, TYPKE/COMMISSIONE (OBBLIGO DI PREDISPORRE UN DOCUMENTO INESISTENTE – INSUSSISTENZA – DOCUMENTI ESISTENTI CHE POSSONO ESSERE ESTRATTI DA UNA BANCA DATI)

È pacifico che una banca dati elettronica è idonea a consentire l’estrazione di ogni informazione in essa contenuta. Tuttavia, la possibilità di creare un documento a partire da una banca dati siffatta non consente di dedurne che tale documento sia qualificato come esistente ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

Il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni riguarda solamente i documenti esistenti e di cui l’istituzione interessata è in possesso e il regolamento n. 1049/2001 non può essere invocato al fine di obbligare un’istituzione a creare un documento che non esiste.

Devono essere qualificate come documento esistente tutte le informazioni che possono essere estratte da una banca dati elettronica nell’ambito del suo uso corrente mediante strumenti di ricerca preprogrammati, anche se tali informazioni non sono ancora state presentate in tale forma o non hanno mai formato l’oggetto di una ricerca da parte degli agenti delle istituzioni.

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