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11-05-2017, C-562/14 P, SVEZIA/COMMISSIONE (INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE ALLA DIVULGAZIONE DI DOCUMENTI – PRESUNZIONE GENERALE DI RISERVATEZZA)

Per tutto il tempo che, nel corso della fase precontenziosa di un’indagine condotta nell’ambito di una procedura EU Pilot, sussiste il rischio di alterare il carattere del procedimento per inadempimento, di modificarne lo svolgimento e di pregiudicarne gli obiettivi, l’applicazione della presunzione generale di riservatezza ai documenti scambiati tra la Commissione e lo Stato membro interessato è giustificata.

Tale presunzione generale non esclude la possibilità di dimostrare che un dato documento, di cui viene richiesta la divulgazione, non rientra in detta presunzione oppure che sussiste, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001, un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento di cui trattasi.

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