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14-07-2016, C-271/15, SEA HANDLING SPA/COMMISSIONE (DOCUMENTI RELATIVI A UN PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DI AIUTI DI STATO – TUTELA DEGLI OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE, DI INDAGINE E DI REVISIONE CONTABILE – PRESUNZIONE GENERALE DI APPLICAZIONE DELL’ECCEZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO ALLA TOTALITÀ DEI DOCUMENTI DEL FASCICOLO AMMINISTRATIVO)

L’interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione di un documento non deve necessariamente essere distinto dai principi che sottendono il regolamento n. 1049/2001, ma considerazioni di tipo generico non sono sufficienti a prevalere sulle ragioni che giustificano il diniego di divulgazione delle informazioni.

Un interesse consistente in un danno subìto da un’impresa privata nell’ambito di un’operazione di concentrazione non configura un interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

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