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14-11-2013, C-514/11 P, LPN/COMMISSIONE (ECCEZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE, DI INDAGINE E DI REVISIONE CONTABILE – OBBLIGO DI PROCEDERE AD UN ESAME CONCRETO E SPECIFICO DEL CONTENUTO DEI DOCUMENTI MENZIONATI NELLA DOMANDA DI ACCESSO – INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE)

Si può presumere che la divulgazione dei documenti relativi ad un procedimento di inadempimento, durante la fase precontenziosa dello stesso, rischi di alterare il carattere di tale procedimento nonché di modificarne lo svolgimento e, pertanto, tale divulgazione, in linea di principio, arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli obiettivi dell’attività di indagine, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

Tale presunzione generale non esclude la possibilità di dimostrare che un dato documento, di cui viene richiesta la divulgazione, non rientra in detta presunzione o che sussiste, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001, un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento in questione. Inoltre, la Commissione non è tenuta a fondare la propria decisione su detta presunzione generale. Essa può sempre procedere ad un esame concreto dei documenti menzionati nella domanda di accesso e fornire una motivazione del genere.

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