16-07-2015, C-612/13, CLIENTEARTH/COMMISSIONE (TUTELA DEGLI OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ DI INDAGINE)
La Commissione ha avviato la fase precontenziosa del procedimento per inadempimento avverso taluni Stati membri alla luce dell’analisi giuridica e delle conclusioni contenute negli studi controversi. Detta analisi e dette conclusioni hanno pertanto costituito la base delle negoziazioni avviate tra la Commissione e ciascuno degli Stati membri interessati al fine di giungere a una soluzione amichevole alle asserite violazioni del diritto dell’Unione. In tali circostanze, la divulgazione integrale di tali studi avrebbe dato luogo, in particolare, a pressioni esterne tali da compromettere lo svolgimento di dette negoziazioni in un clima di reciproca fiducia e, pertanto, da arrecare pregiudizio alla tutela degli obiettivi perseguiti dalle attività d’indagine della Commissione.
Ne consegue che la Commissione è autorizzata a considerare, in termini generali, che la divulgazione integrale degli studi controversi, che alla data dell’adozione della decisione esplicita erano già stati acquisiti al fascicolo relativo alla fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento avviato con l’invio di una lettera di diffida allo Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 258, primo comma, TFUE, avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela di tali obiettivi.
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