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16-07-2015, C-615/13 P, CLIENTEARTH E PAN EUROPE/EFSA (ECCEZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO – TUTELA DEI DATI PERSONALI – NOZIONE DI “DATI PERSONALI” – CONDIZIONI DI UN TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI)

Ai sensi dell’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, dati personali possono, di norma, essere trasferiti soltanto se il destinatario dimostra la necessità della loro trasmissione e se non sussistono ragioni per presumere che possano subire pregiudizio interessi legittimi degli interessati.

Incombe anzitutto a colui che chiede il trasferimento dimostrarne la necessità. Se la dimostra, spetta allora all’istituzione interessata verificare se non sussistano ragioni per presumere che il trasferimento in questione possa pregiudicare gli interessi legittimi dell’interessato. In assenza di ragioni di tale sorta, occorre procedere al trasferimento richiesto, mentre, nel caso contrario, l’istituzione interessata deve effettuare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco per pronunciarsi sulla domanda di accesso.

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