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18-07-2017, C-213/15 P, COMMISSIONE/BREYER (TUTELA DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI)

La circostanza che i documenti detenuti da una delle istituzioni considerate dal regolamento n. 1049/2001 (Consiglio, Parlamento europeo, Commissione) siano stati formati da uno Stato membro e presentino un collegamento con procedimenti giurisdizionali non è tale da escludere documenti di questo tipo dall’ambito di applicazione di detto regolamento. Infatti, da un lato, la circostanza che il regolamento n. 1049/2001 non sia applicabile alle domande di accesso a documenti in possesso della Corte di giustizia dell’Unione europea non significa che i documenti correlati all’attività giurisdizionale di detta istituzione siano sottratti, in via di principio, all’ambito di applicazione di tale regolamento qualora i medesimi si trovino in possesso delle istituzioni dell’Unione elencate in detto regolamento, quali la Commissione. Dall’altro lato, la tutela dei legittimi interessi degli Stati membri relativamente a documenti di questo tipo può essere garantita sulla base delle eccezioni al principio del diritto di accesso ai documenti previste nel regolamento n. 1049/2001.

L’inapplicabilità alla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali del regime di accesso ai documenti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, primo comma, TFUE non osta all’applicazione di detto regime a un’istituzione alla quale le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e del regolamento n. 1049/2001 sono pienamente applicabili, come la Commissione, ove quest’ultima detenga documenti formati da uno Stato membro, nella fattispecie le memorie controverse, in relazione a procedimenti giurisdizionali.

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