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TAR Toscana, Sez. III, 12-06-2021, N.896

Merita accoglimento il ricorso avverso il rigetto di una istanza di accesso, presentata ai sensi sia dell’art. 22, l. n. 241/1990, sia dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, avente a oggetto gli atti di un procedimento edilizio. Dinanzi a una pretesa indivisibile, ancorché fondata su un duplice titolo, non è possibile frazionare la risposta nel senso di ricavarne un diniego esplicito riferibile alla sola istanza di accesso procedimentale e, allo stesso tempo, un silenzio inadempimento rispetto alla contestuale istanza di accesso civico. Il diniego riguarda l’istanza nel suo insieme e l’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accesso civico non implica l’assenza del provvedimento: se così fosse, a fronte di un qualsiasi provvedimento immotivato, o motivato parzialmente rispetto alla pluralità di titoli, dovrebbe concludersi che l’amministrazione sia rimasta inerte, il che è insostenibile alla luce dei principi generali.

2) L’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 individua gli interessi privati ostativi all’accesso, fra cui la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, e  gli interessi economici e commerciali. Le allegazioni difensive dell’amministrazione non si riferiscono ad alcuno di tali interessi. Avuto riguardo alla natura degli atti oggetto dell’istanza di ostensione, può ragionevolmente presumersi che sia stata in considerazione la sola tutela della riservatezza dei dati personali della controinteressata. Tale riservatezza deve in ogni caso reputarsi recessiva rispetto all’interesse di ogni cittadino a verificare che l’ente eserciti correttamente i propri poteri di vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio di competenza e, conseguentemente, ad accedere alle singole pratiche inerenti la realizzazione di interventi abusivi, oltretutto già sanzionati, come nella specie. D’altro canto, non vi è motivo di presumere che, in concreto, la pratica edilizia in questione contenga dati personali che non siano già conosciuti, a partire dall’identità della controinteressata o dal luogo del commesso abuso, ovvero, quanto alle caratteristiche delle opere abusive, che quei dati personali meritino di essere tutelati al punto da prevalere nel bilanciamento con l’interesse generale sopradescritto.

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