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21-06-2012, C-135/11 P, IFAW INTERNATIONALER TIERSCHUTZ-FONDS /COMMISSIONE (DOCUMENTI PROVENIENTI DA UNO STATO MEMBRO)

L’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 autorizza uno Stato membro interessato a opporsi alla divulgazione di documenti da esso provenienti, soltanto però sulla base delle eccezioni specifiche previste dai paragrafi 1-3 di tale articolo e motivando debitamente la propria posizione in proposito.

Pertanto, un’istituzione non può accogliere l’opposizione manifestata da uno Stato membro alla divulgazione di un documento da esso proveniente qualora tale opposizione sia priva di qualunque motivazione, o qualora i motivi dedotti da tale Stato a sostegno del rifiuto di accesso al documento di cui trattasi non si riferiscano alle eccezioni indicate all’articolo 4, paragrafi 1-3, del regolamento n. 1049/2001.

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