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21-09-2010, C-514/07 P, SVEZIA/API E COMMISSIONE (MEMORIE DEPOSITATE DALLA COMMISSIONE NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI DINANZI ALLA CORTE E AL TRIBUNALE)

La Commissione può basarsi sulla presunzione secondo cui la divulgazione di memorie depositate nell’ambito di procedimenti giurisdizionali pendenti arrechi pregiudizio a tali procedimenti ai sensi dell’art. 4, n. 2, secondo trattino, del reg. n. 1049/2001 e può quindi, per tutta la durata di siffatti procedimenti, opporre un rifiuto ad una domanda d’accesso avente ad oggetto siffatti documenti, senza essere tenuta ad effettuarne un esame concreto.

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