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28-06-2012, C-404/10 P, COMMISSIONE / ÉDITIONS ODILE JACOB (ECCEZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ DI INDAGINE, DEGLI INTERESSI COMMERCIALI, DELLE CONSULENZE LEGALI E DEL PROCESSO DECISIONALE DELLE ISTITUZIONI — OBBLIGO DELL’ISTITUZIONE INTERESSATA DI PROCEDERE AD UN ESAME CONCRETO E SPECIFICO DEL CONTENUTO DEI DOCUMENTI INDICATI NELLA DOMANDA DI ACCESSO)

(Eccezioni relative alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, degli interessi commerciali, delle consulenze legali e del processo decisionale delle istituzioni — Obbligo dell’istituzione interessata di procedere ad un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti indicati nella domanda di accesso)

Per poter giustificare il rifiuto di accesso a un documento, non basta, in linea di principio, che tale documento rientri in un’attività o in un interesse fra quelli menzionati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, poiché l’istituzione interessata deve anche spiegare come l’accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione prevista in tale articolo.

Tuttavia, tale istituzione può basarsi al riguardo su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti, in quanto a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura possono applicarsi considerazioni di ordine generale analoghe.

Siffatte presunzioni generali sono applicabili in materia di procedura di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in quanto la normativa che disciplina tale procedura prevede anche regole rigorose sul trattamento delle informazioni ottenute o elaborate nell’ambito di una siffatta procedura.

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