28-11-2013, C-576/12 P, JURAŠINOVIĆ / CONSIGLIO (ECCEZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO – PUBBLICA SICUREZZA – RELAZIONI INTERNAZIONALI)
La circostanza che un’istituzione ritenga che un documento sia «sensibile» ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1049/2001, pur implicando che le domande di accesso a tale documento debbano essere sottoposte al trattamento particolare previsto da tale disposizione, non può, di per sé, giustificare l’applicazione a tale documento delle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, relative alla tutela della sicurezza pubblica e delle relazioni internazionali.
Parimenti, e a contrario, il semplice fatto che un documento non sia qualificato come «sensibile» ai sensi di detto articolo 9 non può escludere l’applicazione delle eccezioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 senza privare di effetto utile quest’ultima disposizione.
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