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Consiglio di Stato , Sez. III, 25-01-2021, N. 697

La sentenza di primo grado deve essere riformata laddove ha escluso l’ammissibilità di una richiesta di accesso civico generalizzato in relazione agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico. Come stabilito dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 10/2020, l’amministrazione intimata dovrà riesaminare l’istanza di accesso proposta dalla ricorrente senza escluderne a priori l’ammissibilità e valutare se, tra gli atti richiesti, ve ne siano o meno taluni protetti da peculiari esigenze di segretezza o riservatezza, che ne impediscano l’ostensione. Compete alla pubblica amministrazione verificare la compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

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