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Consiglio di Stato , Sez. III, 05-06-2019, N. 3780

L’istanza di accesso civico generalizzato volta ad ottenere alcuni atti di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione di un’Azienda sanitaria è accoglibile. Tale istituto, infatti, si applica a tutti i dati e i documenti oggetto delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Ciò in quanto, muovendo da una lettura coordinata e funzionale dell’art. 53 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, l’accesso generalizzato è escluso nei casi “in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti”, non facendo la norma riferimento a “materie”. Ragionando diversamente si finirebbe per escludere l’intera materia dei contratti pubblici dall’accesso civico generalizzato che mira invece a garantire il rispetto del principio fondamentale di trasparenza, ricavabile direttamente dalla Costituzione. Il richiamo contenuto nel primo comma dell’art. 53 del Codice dei contratti agli artt. 22 ss., l. n. 241/90 è spiegabile alla luce del fatto che il d.lgs. n. 50/2016 è anteriore rispetto al d.lgs. n. 97/2016 che ha modificato il d.lgs. n. 33/2013. Non può quindi ipotizzarsi una interpretazione “statica” e non costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti in materia di accesso, altrimenti sarebbe possibile precludere l’accesso generalizzato ogniqualvolta una norma di legge, anche anteriore alla riforma, faccia rinvio agli artt. 22 e ss., l. n. 241/90. Al contrario, occorre operare una interpretazione conforme ai canoni dell’art. 97 Cost. che valorizzi l’impatto “orizzontale” dell’accesso civico, non limitabile da norme preesistenti (e non coordinate con il nuovo istituto), ma soltanto dalle prescrizioni “speciali” e interpretabili restrittivamente, che la stessa nuova normativa ha introdotto al suo interno.

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