Consiglio di Stato , Sez. III, 06-03-2019, N. 1546
1) L’accesso civico generalizzato risponde ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa e di partecipazione dei cittadini, ricollegandosi agli articoli 1 e 2 della Costituzione, nonché all’art. 97 e al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118. In particolare, il nuovo accesso civico si affianca, senza sovrapporvisi, alle altre forme di accesso esistenti, consentendo l’accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini singoli ed associati, proponendosi come strumento di coinvolgimento dei cittadini nella cura della “cosa pubblica”, oltreché che di contrasto della corruzione e di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione. A tali finalità risponde una richiesta di accesso civico generalizzato diretta a verificare la corrispondenza fra le importazioni di latte e prodotti a base di latte da parte degli operatori nazionali e le indicazioni circa l’origine delle materie prime fornite al consumatore in etichetta.
2) L’accesso previsto dalla l. n. 241/1990 è garantito “agli interessati”, non essendo sufficiente la semplice curiosità, ma risultando invece necessario un interesse di base differenziato e meritevole di tutela, secondo la titolarità e nei limiti dell’utilità di una posizione giuridicamente rilevante, ancorché ricostruita dalla giurisprudenza dominante non già come diritto soggettivo ma come interesse legittimo. L’accesso civico generalizzato è, invece, esteso a qualunque soggetto, singolo o associato, senza necessità di dimostrare un particolare interesse qualificato a richiedere gli atti o le informazioni, secondo il modello del Freedom of Information Act (FOIA). L’accesso civico generalizzato si configura come diritto soggettivo in senso proprio.
3) L’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 consente di individuare casi eccezionali in cui il soggetto non può ottenere l’accesso civico, in quanto, nel bilanciamento di interessi contrapposti, l’accesso è suscettibile di pregiudicare un interesse generale di natura pubblica ovvero un affidamento tutelato di natura privata. In questa prospettiva, l’eventuale pregiudizio per i diritti degli operatori economici interessati dalla richiesta deve essere accertato all’interno del procedimento in contraddittorio che l’amministrazione deve avviare al ricevimento della domanda, non potendo l’amministrazione limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, e dovendo invece motivare, in modo puntuale, l’effettiva sussistenza di un reale e concreto pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis.
4) Considerato che il diritto di accesso civico spetta a “chiunque”, non appare dubbia la legittimazione della Coldiretti a proporre una domanda di accesso a documenti e informazioni, a maggior ragione se riguardanti un mercato in cui essa rappresenta la maggioranza degli operatori economici, posto che la completa informazione dei consumatori (oltre a costituire un diritto di questi ultimi, sancito dal Codice del consumo) può favorire un corretto confronto concorrenziale e un aumento dei consumi interni. Rispetto alla trasparenza e alla credibilità di fronte ai consumatori delle informazioni circa la provenienza delle materie appare recessivo l’interesse di quegli operatori, associati alla Coldiretti, che potrebbero essere pregiudicati dalla divulgazione delle predette informazioni. Tali informazioni rispondono, infatti, alle esigenze di tutela dei consumatori e di rintracciabilità della filiera che motivano gli obblighi di etichettatura. L’accesso alle stesse consente, così di attivare quel “controllo diffuso sull’attività amministrativa” perseguito dall’accesso civico generalizzato.
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