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Consiglio di Stato , Sez. III, 09-10-2019, N. 6897

È nulla per violazione del giudicato la nota con cui il Ministero della Salute ha dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato (sez. III, n. 1546/2019) che aveva previsto l’obbligo di rilasciare i dati relativi alla importazione di latte e di prodotti lattiero caseari, richiesti con istanza di accesso civico generalizzato. In primo luogo, la motivazione è svolta per formule generali elencative di astratte tipologie di pregiudizio, riferite ad altrettanto generiche categorie di interesse protetto. In secondo luogo, il provvedimento ha negato l’accesso a qualsiasi dato relativo ai controinteressati, senza distinguere tra quanti avessero presentato opposizione e quanti si fossero astenuti, risultando così vanificato il vincolo conformativo che obbligava il Ministero a tenere conto “solo di eventuali specifiche ragioni di riservatezza puntualmente motivate e circostanziate”: dalla motivazione non si evince quali posizioni siano state considerate, né quali specifici argomenti siano stati addotti dai soggetti interessati per sostenere la riservatezza dei dati richiesti. In terzo luogo, mentre la sentenza invitava l’Amministrazione a tenere conto di specifiche ragioni di riservatezza “mediante parziale oscuramento dei dati”, il Ministero, al contrario, ha negato l’accesso senza dedicare alcuna considerazione alla possibilità di ostensione parziale dei dati. In particolare, l’Amministrazione ha ritenuto impeditivo il fatto che alcuni dati afferissero a ditte individuali “che recavano il nome e il cognome del titolare unitamente all’indirizzo della sede della società, coincidente per alcuni con l’abitazione privata”, violando i vincoli conformativi della pronuncia in quanto il Ministero: i) non ha individuato le posizioni alle quali tale situazione si riferisce; ii) immotivatamente ha associato sotto un comune vincolo di riservatezza la “ditta” sotto la quale il soggetto privato opera come imprenditore e la “sede” operativa o sociale ad esso riferibile, nonostante la richiesta di accesso facesse riferimento solo al primo dei due dati; iii) non ha considerato la possibilità di ovviare alla coincidenza tra sede della ditta e abitazione privata mediante accorgimenti di oscuramento parziale.

Pertanto, dichiarata la nullità dell’atto, è fatto obbligo all’Amministrazione di dare corretta esecuzione alla pronuncia passata in giudicato.

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Argomenti
Giudizio di ottemperanza
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