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Consiglio di Stato , Sez. III, 13-08-2019, N. 5702

1) È infondato l’appello avverso a una sentenza con cui è stato reputato illegittimo il diniego rispetto a una istanza di accesso civico generalizzato e ai sensi della l. n. 241/1990, volta a ottenere alcuni titoli edilizi. Il rapporto tra le due tipologie di accesso non è di continenza ma di scopo e, quindi, di diversa utilità ritraibile, posto che l’accesso procedimentale è preordinato a soddisfare un interesse specifico ma strumentale di chi lo fa valere per ottenere un qualcos’altro che sta dietro alla (e si serve della) conoscenza incorporata nei dati o nei documenti accessibili, onde il forte accento che le norme pongono sulla legittimazione e sui limiti connessi. Per contro, l’accesso civico generalizzato soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari, onde tal accesso non può mai essere egoistico, poiché qui l’accento cade sul “diritto” non agli open data, che ne sono il mero strumento, bensì al controllo e alla verifica democratica della gestione del potere pubblico, e ciò anche oltre la mera finalità anticorruttiva, che pur essendo stata la matrice dell’accesso civico, non ne esaurisce le ragioni. Pertanto, tale istituto non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A., ma va usato secondo buona fede. Sicché la valutazione va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non si faccia un uso malizioso di tale istituto.

2) La delicatezza del bilanciamento si nota proprio rispetto alle esigenze di tutela della riservatezza, su cui è intervenuto da ultimo il Giudice delle leggi (Corte cost., 21 febbraio 2019 n. 20), il quale da un lato afferma la diretta riferibilità dei principi di pubblicità e trasparenza a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale (art. 1 Cost.) ed allo stesso buon funzionamento della P.A. (art. 97 Cost.) ed afferma pure come tali principi tendano ormai a manifestarsi, nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della P.A. in base all’art. 1 del d.lgs. 33/2013 (tant’è che il diritto di accesso a tali dati e documenti è principio generale del diritto UE); ma dall’altro rammenta, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, come le esigenze di controllo democratico non possano travolgere il diritto fondamentale alla riservatezza delle persone fisiche e vada sempre rispettato il principio di proporzionalità, qual metodo equilibratore tra le esigenze di conoscibilità del contenuto dell’azione amministrativa e la protezione dei dati personali, onde limiti e deroghe devono operare nei limiti dello stretto necessario.

3) Inoltre, quand’anche non si volesse ritenere emulativa, l’istanza di accesso civico è ictu oculi “massiva” giacché il richiedente ha chiesto l’ostensione della copia: di tutte le licenze commerciali di qualunque natura rilasciate nel Comune interessato; dei certificati di agibilità di dette attività commerciali; delle domande di condono non ancora evase o a cui non è stata ancora concessa la sanatoria in relazione ad immobili in cui vengono esercitate tali attività commerciali; di tutte le continuità d’uso rilasciate per immobili sottoposti a pratica di condono non ancora esaminata e concessa. Né il rigetto può ritenersi viziato laddove l’amministrazione non abbia attivato il c.d. dialogo cooperativo al fine di giungere ad una soluzione concordata stragiudiziale sul perimetro concreto di tale accesso civico. L’utilizzo di tale strumento, infatti, è una mera facoltà che non si rinviene in alcun obbligo imposto dall’art. 5 ss. del d.lgs. 33/2013.

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