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Consiglio di Stato , Sez. III, 13-11-2018, N. 6410

I partecipanti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi, in qualità di candidati non eletti, sono titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale alla consultazione degli atti del relativo procedimento ai sensi della L. n. 241/1990. Tuttavia, l’interesse ostensivo a tali documenti, anche qualora non qualificato (e qualificabile), troverebbe comunque protezione attraverso le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. È infatti evidente che la pretesa conoscitiva degli appellati troverebbe comunque “copertura” normativa nel disposto di cui all’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013, laddove individua la finalità dell’”accesso civico” nello “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, ed in quello di cui al co. 3, a mente del quale “l’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”.

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