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Consiglio di Stato , Sez. III, 18-05-2021, N.3842

È illegittimo il rigetto di una istanza di accesso a documenti inerenti a una procedura a evidenza pubblica, presentata cumulativamente ai sensi dell’art. 22, l n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Per ciò che concerne quest’ultima tipologia di accesso,  l’Adunanza Plenaria n. 10/2020 ha chiarito che “la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53, d.lgs. n. 50/2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3, dell’art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato”. Tuttavia, la stessa Adunanza Plenaria afferma che “resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza”. L’interesse alla conoscenza diffusa dei cittadini è garantito rispetto all’esecuzione dei contratti pubblici, volta a sollecitare penetranti controlli da parte delle autorità preposte a prevenire e a sanzionare l’inefficienza, la corruzione o fenomeni di cattiva amministrazione, e include altresì l’adempimento delle prestazioni dell’appaltatore, che deve rispecchiare l’esito di un corretto confronto in sede di gara. Amaggior ragione gli operatori economici, che abbiano partecipato alla gara, sono interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di approvazione del contratto sino alla sua completa esecuzione, non solo per far valere vizi originari dell'offerta nel giudizio promosso contro l’aggiudicazione, ma anche con riferimento alla sua esecuzione, per potere, una volta risolto il rapporto con l’aggiudicatario, subentrare nel contratto o ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela. Ma tale interesse conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, non deve palesarsi in modo assolutamente generico e destituito di un minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame in cui viene solo ipoteticamente prospettata l’esistenza di una difformità tra il contratto e l’esecuzione del servizio, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi.

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