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Consiglio di Stato , Sez. III, 31-07-2020, N. 4574

Va sospesa l’esecuzione della sentenza che si è espressa sul diniego di accesso generalizzato ad alcuni verbali del comitato tecnico scientifico sull’emergenza sanitaria da Covid-19, in virtù delle seguenti considerazioni. In primo luogo, posto che la normativa e gli atti adottati durante l’emergenza sono caratterizzati da una assoluta eccezionalità, è impossibile applicare definizioni e regole specifiche caratterizzanti le categorie tradizionali quali “atti amministrativi generali” ovvero “ordinanze contingibili e urgenti”, pur avendo tali atti alcuni elementi di quelle categorie. In secondo luogo, rilevato che i verbali hanno il carattere di atti prodromici alla adozione di D.P.C.M. volti a fronteggiare la pandemia, la domanda di accesso e l’istanza cautelare devono essere valutate in base a una interpretazione costituzionalmente orientata. In particolare, benché questi ultimi costituiscano il presupposto per l’adozione di misure restrittive di diritti individuali, essi non contengono elementi che la stessa appellante abbia motivatamente indicato come segreti; le valutazioni tecnico-scientifiche si riferiscono a periodi temporali superati e la stessa Amministrazione, riservandosi di disporre una volontaria ostensione, fa comprendere di non ritenere in esse insiti elementi di segretezza da opporre agli stessi cittadini; non si comprende perché si debba includere tali atti atipici nel novero di quelli sottratti alla generale regola di trasparenza, giacché la recente normativa prevede come regola l’accesso e come eccezione la non accessibilità, limitata a categorie di atti da interpretare restrittivamente. Non rientrando tali verbali tra le categorie di atti o informazioni sottratte all’ostensione, negare il loro rilascio non rientra tra le facoltà dell’Amministrazione. Considerato, tuttavia, quanto alla domanda di sospensione della sentenza, che la stessa dispone l’esibizione dei verbali, solo l’accoglimento immediato dell’istanza cautelare può evitare l’effetto di far conseguire alle parti in modo definitivo l’utilità attesa, rendendosi altrimenti inutile la discussione collegiale sulla istanza cautelare medesima e la definizione nel merito della lite. Per queste ragioni, impregiudicata quanto al “fumus boni juris” ogni soluzione da assumere in sede collegiale anche alla luce dei punti problematici indicati, è necessario che le esecutività della sentenza e, quindi, dell’ordine di esibizione sia sospesa fino alla discussione in camera di consiglio, ed in contraddittorio tra le parti.

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