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Consiglio di Stato , Sez. IV, 04-10-2019, N. 6719

Va annullata la sentenza con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di una istanza di accesso civico generalizzato (volta a ottenere documenti inerenti alla base militare di Sigonella), a causa della mancata notifica agli Stati Uniti d’America in qualità di controinteressato e, per l’effetto, va rimessa la questione in primo grado. Quando nel procedimento l’amministrazione individui un controinteressato, a tale soggetto dovrà essere notificato l’eventuale ricorso proposto dall’istante avverso il rifiuto all’accesso (ovvero avverso il silenzio); per converso, nel caso in cui l’amministrazione non abbia individuato alcun controinteressato in sede procedimentale, l’istante non sarà tenuto a notificare il ricorso ad alcun soggetto. Ciò, tuttavia, non esime il giudice dal valutare, anche d’ufficio, l’esistenza di posizione di controinteresse e imporre la notifica del ricorso. In base all’art. 3, comma 1, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, infatti, non può essere dichiarato inammissibile in sede giurisdizionale il ricorso a causa della mancata notifica al controinteressato quando l’amministrazione non abbia ritenuto di consentire la partecipazione al procedimento di altri soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento dell’istanza. Essendo gli atti stati emessi in assenza di tale integrazione procedimentale, i giudici di prime cure, anziché dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbero dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio in giudizio, fissando un apposito termine.

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