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Consiglio di Stato , Sez. IV, 13-05-2020, N. 3012

È illegittimo il diniego parziale di accesso civico generalizzato alla documentazione relativa a un accordo fra il Ministero degli Affari Esteri e un’organizzazione internazionale, riguardante un programma di gestione della crisi migratoria in Libia. L’Amministrazione aveva negato l’accesso a una parte dei documenti inerenti alla destinazione dei fondi attribuiti all’organizzazione, in quanto la loro diffusione avrebbe potuto causare un pregiudizio alla tutela delle relazioni internazionali dell’Italia con quest’ultima organizzazione, non solo in Libia ma anche negli altri Paesi in cui sono in atto rapporti di cooperazione. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di prime cure, nonostante la presenza di valutazioni connotate da elevata discrezionalità, il sindacato del giudice amministrativo non può essere meramente estrinseco, dato che il provvedimento di diniego, motivato in base alla semplice allegazione dell’interesse da tutelare, sarebbe insindacabile in sede giurisdizionale. Qualora l’amministrazione ritenga che nei documenti oggetto di istanza di accesso siano presenti informazioni che, se diffuse, pregiudicherebbero altri interessi, ha a disposizione diversi strumenti. Essa infatti può, ai sensi delle normative speciali (nel caso l’art. 42, l. n. 124/2007), dichiarare formalmente segreti gli atti, oppure applicare i limiti di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013, all’esito di un’attività di bilanciamento. In caso contrario, il diniego risulta immotivato.

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