Consiglio di Stato , Sez. IV, 20-04-2020, N. 2496
È legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso civico generalizzato, tesa a ottenere il numero totale di ore/persona impiegate dalla Guardia di Finanza in attività di produzione dei servizi istituzionali nel territorio nazionale, espressi in forma aggregata. I dati richiesti non sono limitati alla funzione esecutiva ma si estendono anche alle funzioni di indirizzo e controllo e di funzionamento, e sono riferiti all’intera filiera organizzativa a livello territoriale. La loro diffusione – unita ai dati già pubblici e all’utilizzo delle tecnologie – potrebbe comporterebbe un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi protetti dall’art. 5-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013, in particolare la difesa nazionale, la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico. Il diniego, inoltre, trova fondamento nell’art. 5-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui richiama i casi di divieto di cui all’art. 24, co. 1, l. n. 241/1990. La lett. c) di tale comma prevede l’esclusione dall’accesso “nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione”. In proposito, il d.m. 29 ottobre 1996, n. 603, annovera tra le categorie di atti sottratti dall’accesso la documentazione suscettibile di rivelare gli aspetti organizzativi e il funzionamento, nonché i mezzi e le dotazioni dei servizi di polizia, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per la repressione della criminalità.
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