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Consiglio di Stato , Sez. V, 04-01-2021, N. 60

Va rigettato l’appello avverso la pronuncia di primo grado, che ha dichiarato illegittimo il diniego di accesso generalizzato a un documento riassuntivo degli introiti ricevuti da Trenitalia S.p.a. relativi a un servizio di trasporto ferroviario regionale e locale nel territorio ligure. In primo luogo, la clausola che impone la riservatezza, pur richiamando l’art. 24, l. n. 241/1990, è valida fra le parti del rapporto contrattuale ma non nei confronti dei terzi. Sicché un diritto dei consociati previsto come effetto di un principio generale dell’ordinamento, quale appunto l’accesso civico, non può essere ostacolato da una clausola inter partes, sia pure concordata da due soggetti a capacità pubblica. Inoltre, come affermato dalla Adunanza Plenaria n. 10/2020, l’accesso civico generalizzato, non sottoposto a limiti quanto a legittimazione soggettiva del richiedente e senza oneri di motivazione circa l’interesse alla conoscenza, viene riconosciuto e tutelato «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico». Questa configurazione supera il limite connaturato all’accesso documentale, il quale invece non può essere preordinato a un controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni perché resta un accesso strumentale alla protezione di un interesse individuale. L’accesso generalizzato è finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa. Rispetto a questa finalità, l’interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé e per sé, in assenza di contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, come chiarisce l’art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33 del 2013.

2. Appare improprio evocare come limite all’accesso i segreti industriali e commerciali, che sono da tutelare in una situazione di concorrenza. Nel caso di specie si versa, di fatto, in una situazione pressoché monopolistica, che è garantita per molti anni e riguarda un territorio nel quale il traffico veicolare è forzosamente limitato dalla carenza di infrastrutture stradali e i servizi marittimi, pur esistenti, mai potrebbero sostituire i servizi di trasporto ferroviario, per la natura limitata dell’offerta e la loro stagionalità.

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