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Consiglio di Stato , Sez. V, 04-01-2021, N. 61

Va rigettato l’appello avverso alla sentenza di primo grado, che ha ritenuto infondata la pretesa ostensiva volta a ottenere alcuni documenti di gara. L’imprese richiedente ha motivato l’istanza di accesso allegando di essere risultata seconda. Essa ha, con ciò, attivato un accesso di carattere manifestamente difensivo, “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”, ancorando espressamente il proprio interesse alla pendenza del contenzioso avente a oggetto l’aggiudicazione della gara in favore della controinteressata. Pertanto, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 10/2020, essendo la richiesta qualificata in modo manifesto e inequivoco ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016, oltreché degli artt. 22 ss., l. n. 241 del 1990, non è possibile, pur sussistendone i presupposti, variarne in sede di giudizio il titolo giuridico nell’accesso generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013.

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