Consiglio di Stato , Sez. V, 06-04-2020, N. 2309
È legittimo il rigetto di un’istanza di accesso civico generalizzato tesa a ottenere documenti relativi all’archiviazione di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un magistrato. Va condivisa infatti la posizione del giudice di prima istanza, secondo il quale la documentazione in oggetto rientra fra quella esclusa ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui rinvia alla disciplina dettata dall’art. 24, comma 1, l. n. 241/1990. In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. i), D.M. 25 gennaio 1996, n. 115 esclude l’accesso ai documenti riguardanti ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, tra i quali rientra il provvedimento di archiviazione.
2) In merito alla legittimazione ad esercitare il diritto di accesso civico generalizzato, occorre ribadire che tale strumento può essere utilizzato solo per chiare e esclusive ragioni di tutela di interessi della collettività e non anche a favore di interessi riferibili a singoli individui o enti associativi. Sebbene la legge non chieda all’interessato di motivare l’istanza di accesso generalizzato, la stessa va disattesa se non risulta la rispondenza al soddisfacimento di un interesse che presenti valenza pubblica, essendo estraneo al perimetro della fattispecie la strumentalità a un bisogno conoscitivo privato, come quello che emerge nel caso di specie.
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