Consiglio di Stato , Sez. V, 12-02-2020, N. 1121
1) È fondato l’appello contro la sentenza di primo grado che ha annullato per carenza di motivazione il rigetto di una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere informazioni su operazioni di ricerca e salvataggio in mare (c.d. search and rescue – SAR). Il presupposto imprescindibile di ammissibilità dell’istanza di accesso civico generalizzato, che risulta assente nel caso in esame, è costituito dalla strumentalità alla tutela di un interesse generale. L’istanza, dunque, va disattesa ove tale interesse generale della collettività non emerga in modo evidente, oltre che, a maggior ragione, nel caso in cui la stessa sia stata proposta per finalità di carattere individuale. Lo strumento in esame può essere utilizzato solo per evidenti ed esclusive ragioni di tutela di interessi della collettività dei cittadini, non anche a favore di interessi riferibili a singoli individui od enti associativi.
2) Il diniego opposto per tutelare gli interessi individuati dall’art. 5-bis presuppone una valutazione discrezionale che non di rado può involgere profili di insindacabile merito politico e che, perciò, non potrebbe essere superata da una parallela valutazione del giudice amministrativo, il cui sindacato va strettamente circoscritto alle ipotesi di manifesta e macroscopica contraddittorietà o irragionevolezza, ovvero a errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure a valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto.
3) Contrariamente a quanto affermato dai giudici di prime cure, è adeguatamente motivata e coerente con l’assolvimento delle funzioni istituzionali l’eccezione posta dalle amministrazioni per escludere l’ostensione delle comunicazioni intercorse fra autorità militari nazionali ed internazionali. L’ostensione – consentendo a chiunque di conoscere il modus operandi, le tempistiche e i posizionamenti degli assetti aeronavali – avrebbe danneggiato o messo in pericolo la sorveglianza delle reti di contrabbando e traffico di esseri umani nel Mediterraneo e, più in generale, l’attività di contrasto dei trafficanti di esseri umani. Inoltre, deve ritenersi applicabile al caso di specie il divieto di cui all’art. 1048, comma 1, lett. q), d.P.R. n. 90/2010 (T.U. in materia di ordinamento militare), in base al quale sono sottratti all’accesso i documenti relativi alla “programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali”, fra cui è possibile annoverare quelli oggetto dell’istanza.
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