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Consiglio di Stato , Sez. V, 15-06-2021, N. 4644

1) È legittimo il provvedimento con cui è stata parzialmente accolta una istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto alcuni documenti inerenti a viadotti autostradali. Non sussiste nel caso di specie l’obbligo da parte dell’amministrazione di coinvolgere il controinteressato nella fase di riesame, atteso che la partecipazione è stata stata assicurata nel procedimento di prima istanza. La richiesta di riesame non dà vita ad un nuovo procedimento ma costituisce un’appendice eventuale dell’unico procedimento avviato con l’istanza di accesso, cosicché il riesame si configura come una verifica della correttezza della decisione, senza che trovino ingresso nuove questioni e prospettazioni. In tal senso è indicativa la Circolare n.1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione (par. 6), secondo cui la partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame deve essere assicurata soltanto nel caso in cui il RPCT constati che essa non sia avvenuta in prima istanza per una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi di cui all’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Una diversa interpretazione finirebbe per dar vita a un inammissibile aggravio del procedimento, privo di qualsiasi utilità pratica, non potendo essere modificati l’oggetto e le ragioni dell’istanza di accesso, né le osservazioni e le controdeduzioni già svolte.

2) L’ostensione dei documenti non può riguardare, come nel caso di specie, gli atti acquisiti nell’ambito dei procedimenti penali o di procedimenti amministrativi di tipo ispettivo. L’accesso è stato correttamente consentito solo con riferimento alla documentazione tecnica non più rilevante nei procedimenti penali o amministrativi, con le precauzioni di oscuramento volte a tutelare eventuali segreti industriali e commerciali. Tali precauzioni sono necessarie in relazione alla qualifica di infrastruttura strategica, per la quale la tutela anche rispetto al rischio terroristico legittima più stringenti limiti all’accesso generalizzato. Entro tali limiti, indicati nel provvedimento di riesame, l’accesso è consentito, in conseguenza di un corretto e proporzionato bilanciamento tra gli interessi in conflitto.

3) L’amministrazione, correttamente applicando le norme rilevanti, ha previsto nel provvedimento la corresponsione di una marca da bollo da euro 0,26 a pagina, esclusivamente per il rilascio di eventuali copie su supporto cartaceo della documentazione richiesta e non anche per il rilascio dei documenti su supporto informatico.

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