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Consiglio di Stato , Sez. V, 19-04-2021, N. 3162

1) È illegittimo il rigetto di una istanza di accesso civico generalizzato, volta al rilascio degli atti di un collaudo, motivato sulla base del rigetto di una precedente richiesta di accesso documentale avente il medesimo oggetto. Se, da un lato, la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente di reiterare l’istanza per impugnare il successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, dall’altro non si ha diniego meramente confermativo allorché la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso. L’ontologica differenza che caratterizza gli accessi ex art. 22, l n. 241/1990 ed ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 impone di ritenere che le due istanze, per quanto contenutisticamente analoghe, non siano sovrapponibili sotto il profilo soggettivo e dei presupposti, dovendosi riconoscere una novazione della domanda ostensiva.

2) Di conseguenza, è viziata la motivazione del diniego formulata per relationem rispetto al precedente rigetto sull’istanza di accesso documentale. Come affermato dall’Adunanza plenaria n.10/2020, la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici (nel cui contesto si colloca la fase del collaudo, alla quale pertiene la documentazione di cui l’appellante ha chiesto l’ostensione). Deve, comunque, essere verificata la compatibilità di tale forma di accesso con le eccezioni enucleate dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013, a tutela degli interessi-limite previsti da tali disposizioni, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

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