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Consiglio di Stato , Sez. V, 20-03-2019, N. 1817

1) È legittimo il rigetto di una richiesta di accesso ai sensi della l. n. 241/1990, volta a ottenere atti rilasciati nell’ambito dell’esecuzione di un rapporto concessorio, posta l’assenza di un interesse qualificato in capo al richiedente. Le principali forme di accesso – procedimentale, civico semplice e civico generalizzato – si distinguono in relazione ai presupposti soggettivi, all’ambito oggettivo e ai limiti funzionali correlati all’intensità della protezione dell’aspettativa alla trasparenza.

2) Va esclusa la conversione dell’istanza di accesso da una forma a un’altra, che non può essere né imposta alla P.A., né ammessa, su iniziativa del ricorrente, in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale. Pur non mancando approcci di matrice sostanzialista – orientati alla massimizzazione dell’interesse conoscitivo e all’applicazione ex officio della disciplina più favorevole alla soddisfazione dell’anelito ostensivo – deve ritenersi preclusa la possibilità di mutare, anche in corso di causa, il titolo della formalizzata actio ad exhibendum.

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