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Consiglio di Stato , Sez. VI, 05-10-2020, n. 5861

1) Va confermata la pronuncia di primo grado che ha reputato illegittimo il rigetto di una istanza di accesso generalizzato avente a oggetto dati detenuti dall’Agcom relativi alla partecipazione di partiti, loro esponenti e membri del Governo, nei programmi televisivi in un determinato lasso di tempo. L’accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa, ma, al contempo, l’interesse individuale alla conoscenza è garantito in via autonoma, ferme restando eventuali ragioni di interesse pubblico o privato, coincidenti con le eccezioni stabilite dalla legge. L’amministrazione non ha il potere di valutare se i dati già resi pubblici, costituenti l’elaborazione dei dati “grezzi” originari, soddisfino l’esigenza conoscitiva sottesa alla richiesta, posto che tale potere – che consisterebbe in una limitazione del diritto di accesso – non risulta contemplato da alcuna norma. L’amministrazione deve assicurare l’accesso ai dati detenuti, non disponendo di un margine di valutazione quanto alla loro rilevanza od utilità per il richiedente.

2) Come osservato dai giudici di primo grado, è infondata la ragione di diniego attinente alla asserita complessità dell’attività che l’Autorità dovrebbe svolgere per fornire i dati richiesti. Questi ultimi sono quelli raccolti dalla società affidataria per conto dell’Agcom e, dunque, già materialmente esistenti e disponibili in uno specifico archivio, cosicché nessuna ulteriore attività amministrativa o di rielaborazione è richiesta per rendere quei dati accessibili.

3) Quanto al soggetto detentore dei dati richiesti, il criterio di proprietà evocato dal ricorrente mal si attaglia a un bene quale l’informazione o il dato di conoscenza, in quanto ontologicamente non suscettibile di apprensione in senso materiale, venendo invece in considerazione il concetto di disponibilità dei dati, ovvero la sussistenza di un diritto alla loro libera e immediata fruibilità. In base alle disposizioni contrattuali che legano l’Agcom alla società aggiudicataria, non sussistono dubbi sul fatto che la prima abbia la piena disponibilità dei dati raccolti dalla seconda, potendo anche rilasciarli e non soltanto, come affermato dal ricorrente, accedervi e visualizzali. Sul punto, le disposizioni del d.lgs. 33/2013 fanno riferimento all’amministrazione che “detiene” i dati, a nulla rilevando che per la loro raccolta e archiviazione essa si avvalga di un soggetto terzo.

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