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Consiglio di Stato , Sez. VI, 25-06-2018, N. 3907

È legittimo il diniego di accesso alla registrazione di colloqui tra dipendenti – fatti inavvertitamente oggetto di registrazione dale telecamere di sicurezza durante la sospensione dei lavori di una riunione – poiché l’accesso pubblico generalizzato di cui all’art. 5, D.lgs. n. 33/2013 va comunque bilanciato con il diritto alla protezione dei dati personali di cui all’art. 5 bis, co. 2 lett. c), D.lgs. n.3 3/2013. In ogni caso, l’istituto dell’accesso civico, avendo l’esclusiva finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, non consente di rendere pubblici colloqui privati che esulano dall’esercizio di funzioni istituzionali.

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