Immagine pagina Giurisprudenza

Sez. I, 14-05-2019, T-751/17, COMMUNE DE FESSENHEIM E ALTRI/ COMMISSIONE

(Procedimento di controllo degli aiuti di Stato – Pre-notificazione – Presunzione generale di riservatezza)

L’applicazione di una presunzione generale di riservatezza non può essere limitata al procedimento successivo alla notifica, da parte dello Stato membro interessato, di una misura idonea a costituire un aiuto di Stato. Allo scopo di preservare la fiducia dello Stato membro interessato, essa deve parimenti applicarsi ai documenti scambiati nell’ambito di una pre-notificazione. Infatti, gli scambi di pre-notificazione possono essere seguiti da un esame preliminare, se non addirittura da un procedimento d’indagine formale.

Se i documenti scambiati nel corso della pre-notificazione potessero essere comunicati, la presunzione di riservatezza applicabile ai documenti relativi al procedimento di controllo degli aiuti di Stato disciplinato dal regolamento 2015/1589 perderebbe la propria efficacia, poiché i documenti che esso ha ad oggetto apotrebbero essere previamente divulgati. Pertanto, l’applicazione della presunzione generale di riservatezza ai documenti scambiati nell’ambito di una pre-notificazione risulta necessaria per salvaguardare l’effetto utile di tale presunzione, dal momento che quest’ultima si applica al procedimento successivo alla notifica.

Consulta la sentenza
Condividi