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Sez. I, 07-02-2018, T-852/16, ACCESS INFO EUROPE/COMMISSIONE (DICHIARAZIONI UE-TURCHIA DELL’8 E DEL 18 MARZO 2016)

La domanda volta a ottenere documenti relativi alle misure di contenimento dei flussi adottate dall’UE e dai suoi Stati membri in cooperazione con la Repubblica di Turchia per fronteggiare la crisi migratoria va rigettata poiché l’ostensione degli stessi provocherebbe un pregiudizio ragionevolmente prevedibile alla tutela delle relazioni internazionali, al corretto svolgimento delle procedure giurisdizionali e alla possibilità di ricevere pareri giuridici franchi, obiettivi e completi. Spetta inoltre al richiedente dimostrare la presenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti, assente nel caso di specie. È possibile, invece, accordare un accesso parziale ai documenti nella parte in cui la loro diffusione non arrechi pregiudizio agli interessi protetti.

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