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Sez. I, 07-03-2019, T-716/14, TWEEDALE/EFSA

Documenti relativi agli studi di tossicità svolti nell’ambito del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Interesse pubblico prevalente – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Nozione di informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente)

Per qualificare gli studi di tossicità, dei quali è richiesta l’ostensione, come informazioni «riguardanti emissioni nell’ambiente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, ciò che rileva non sono tanto le condizioni di realizzazione di tali studi, in particolare se dette condizioni siano state realizzate o meno in laboratorio, ma il loro scopo.

Lo scopo degli studi richiesti è quello di stabilire i limiti oltre i quali l’esposizione alla sostanza attiva glifosato presenti dei rischi per la salute umana. Pertanto, gli studi richiesti, consentendo di definire la dose massima di esposizione al glifosato al di là della quale i residui della sostanza attiva saranno considerati nocivi per la salute umana, configurano studi volti a determinare la tossicità del glifosato nelle condizioni realistiche peggiori che possano ragionevolmente verificarsi.

Il pubblico deve avere la possibilità di comprendere ragionevolmente il modo in cui l’ambiente rischi di essere compromesso dalle emissioni, pertanto si deve ritenere che l’accesso del ricorrente agli studi richiesti gli consenta di comprendere in che modo la salute umana rischi di essere pregiudicata da rilasci di glifosato nell’ambiente.

Gli studi richiesti devono quindi essere considerati informazioni «riguardanti emissioni nell’ambiente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

La divulgazione di tali studi presenta un interesse pubblico prevalente, di conseguenza l’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) non poteva negarne la divulgazione, adducendo che ciò avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali dei proprietari degli studi richiesti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

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