Sez. I, 27-11-2019, T-31/18, IZUZQUIZA E SEMSROTT/FRONTEX
(Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un’operazione navale condotta nel Mediterraneo centrale nel 2017 dalla Frontex – Imbarcazioni impegnate – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica)
Le informazioni richieste dai ricorrenti possono essere sufficienti per localizzare e poi monitorare le imbarcazioni che partecipano alle missioni organizzate da Frontex (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera), se abbinate a mezzi di sorveglianza il cui uso è diffuso tra i gruppi criminali attivi in alto mare o in altre zone marittime. Conoscendo la posizione delle imbarcazioni, i trafficanti disporrebbero delle informazioni necessarie per evitare i controlli destinati a impedire l’accesso illegale alle frontiere. La prospettiva che tali imbarcazioni possano essere localizzate da trafficanti costituisce un rischio per la sicurezza pubblica, in un contesto in cui tali trafficanti non esitano ad attaccare le imbarcazioni, talvolta con armi da guerra, o a compiere manovre che potrebbero mettere in pericolo gli equipaggi e le attrezzature.
Pertanto, sussiste un rischio prevedibile, e non meramente ipotetico, per la sicurezza pubblica, che giustifica l’uso dell’eccezione all’accesso menzionata all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, nei limiti dell’ampio potere discrezionale che, secondo la giurisprudenza della Corte, deve essere riconosciuto a Frontex per l’applicazione di tale eccezione.
L’istituzione o l’agenzia, laddove si trovi di fronte a una domanda volta alla divulgazione di certe informazioni, non è tenuta, nelle motivazioni dell’atto impugnato, a rivelare elementi che avrebbero per effetto, se tali informazioni fossero divulgate, di arrecare un pregiudizio all’interesse pubblico tutelato dall’eccezione invocata da tale istituzione o agenzia. Se un siffatto obbligo esistesse, l’istituzione o l’agenzia, fornendo tali spiegazioni sull’uso che può essere fatto delle informazioni richieste, creerebbe essa stessa una situazione in cui la sicurezza pubblica sarebbe messa in pericolo. Nel caso di specie, l’Agenzia Frontex non è quindi tenuta, per soddisfare l’obbligo di motivazione, a indicare come le informazioni richieste avrebbero potuto essere utilizzate, insieme ad altri strumenti, per determinare la probabile posizione futura delle imbarcazioni che partecipano alle missioni.
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