Sez. II, 13-11-2015, T-424/14 E T-425/14, CLIENTEARTH/COMMISSIONE EUROPEA (ECCEZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEL PROCESSO DECISIONALE – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – OBBLIGO DI PROCEDERE A UN ESAME CONCRETO ED INDIVIDUALE – INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE)
Le considerazioni relative al principio dell’accesso più ampio possibile del pubblico ai documenti delle istituzioni e, correlativamente, l’interpretazione restrittiva delle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001 sono di particolare rilevanza qualora l’istituzione interessata agisca in qualità di legislatore, come risulta dal considerando 6 del regolamento n. 1049/2001, secondo cui un accesso più ampio ai documenti deve essere autorizzato proprio in un caso del genere.
Sebbene il potere di proporre l’adozione di atti legislativi spetti alla Commissione, quando prepara ed elabora una proposta di atto, anche di natura legislativa, la Commissione stessa non agisce in veste di legislatore in quanto, da un lato, tale processo di preparazione e di elaborazione è necessariamente un processo preliminare alla procedura legislativa in senso proprio, durante il quale, peraltro, la natura stessa dell’atto da proporre deve essere determinata e, dall’altro, sono il Parlamento e il Consiglio ad esercitare la funzione legislativa.
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