Sez. II, 19-03-2019, T-798/17, DE MASI, VAROUFAKIS/BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)
(Banca centrale europea – Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale – Eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno – Interesse pubblico prevalente)
Rientra nella nozione di documento per uso interno anche il parere richiesto a un consulente esterno al fine di fornire competenze giuridiche volte ad arricchire le riflessioni interne degli organi decisionali della BCE e a fornire un supporto alle sue deliberazioni e consultazioni.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258 (relativa all’accesso del pubblico ai documenti della BCE), la BCE non è tenuta, per poter negare l’accesso, a dimostrare che la divulgazione di un documento contenente pareri per uso interno arrechi gravemente pregiudizio al suo processo decisionale.
La BCE dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la questione se l’interesse pubblico concernente la tutela dei documenti destinati al suo uso interno possa essere pregiudicato dalla divulgazione delle informazioni contenute in un documento. Pertanto, il controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione a tale proposito deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle regole di procedura e di motivazione, nonché dell’esattezza dei fatti materiali, dell’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.
La considerazione per cui i cittadini hanno interesse a verificare la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione ha carattere troppo generico per essere idonea a dimostrare che il principio di trasparenza presenta, nel caso di specie, una rilevanza particolare, che potrebbe prevalere sulle ragioni che giustificano il diniego di accesso al documento controverso.
L’interesse ad avere accesso al documento controverso, in quanto asserito documento preparatorio dell’accordo sull’erogazione di liquidità di emergenza, non può prevalere sull’interesse pubblico sotteso all’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258, ossia l’interesse pubblico concernente la tutela, da un lato, di uno spazio di riflessione interno alla BCE che consenta uno scambio di opinioni riservato in seno agli organi decisionali dell’istituzione nell’ambito delle sue deliberazioni e delle sue consultazioni preliminari e, dall’altro, di uno spazio per lo scambio di opinioni riservato tra la BCE e le autorità nazionali pertinenti. Inoltre poiché l’accordo sull’erogazione di liquidità di emergenza era un documento pubblico, i ricorrenti erano in grado di esaminarlo al fine di verificare la ponderazione dei diversi obiettivi perseguiti e l’interpretazione del relativo quadro giuridico che sono state accolte dalla BCE in occasione della sua elaborazione.
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