Immagine pagina Giurisprudenza

TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, 20-04-2021, N. 306

1) Come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 20/2019), il diritto dei cittadini di accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione risponde ai principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale principio democratico (art. 1 Cost.), a tutti gli aspetti rilevanti dalla vita pubblica e istituzionale, ma anche al buon funzionamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), è stato, dunque, affermato che l’accesso civico generalizzato ha natura di autonomo diritto fondamentale.

2) Va rigettato il ricorso avverso il diniego tacito formatosi su una istanza di accesso civico generalizzato, volta a ottenere atti di un procedimento di indagine amministrativa svolta a norma dell’art. 143 T.U.E.L. L’accesso civico generalizzato è ammesso nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi rilevanti ai sensi dall’art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013. Nel caso di specie viene in rilievo l’art. 24, comma 1, l. n. 241/1990, richiamato dal comma 3 dell’art. 5-bis, che a sua volta rinvia ai regolamenti delle amministrazioni i quali, in conformità con i casi di esclusione stabiliti dalla legge generale sul procedimento amministrativo, individuano le categorie di documenti sottratte all’accesso. In base all’art. l’art. 3, comma 1, lett. m), D.M. n. 415/1994, i documenti richiesti sono esclusi dall’accesso al fine di tutelare “sicurezza, l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità”. Si è al cospetto di uno di quei casi peculiari in cui le Linee guida ANAC hanno messo in luce la potenziale sovrapposizione fra le due normative sull’accesso. Tuttavia, la presenza di una classificazione di segretezza su un documento, qualunque sia l’interesse alla cui salvaguardia essa è preordinata, consente di superare le problematiche interpretative nascenti dalla suddetta sovrapposizione tra i limiti all’accesso documentale e quelli previsti invece, alla stregua di eccezioni soltanto relative, per l’accesso generalizzato, dovendo ritenersi il vincolo di inaccessibilità al documento derivante da detto status di segretezza sempre prevalente. La disciplina dell’accesso generalizzato non può diventare lo strumento per bypassare i limiti posti dalla legge a presidio di determinati interessi di preminente rilievo nazionale, dovendo in ogni caso le classificazioni di segretezza prevalere sulle ragioni private, ancorché funzionali all’esercizio di diritti di rilevanza pubblicistica, poste a fondamento delle istanze di accesso civico generalizzato.

Consulta la sentenza
Argomenti
Fondamento costituzionale
Eccezioni
Rapporto fra tipologie di accesso
Condividi