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TAR Campania, Sez. I, Salerno, 25-05-2020, N. 583

È illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione su una istanza di accesso civico generalizzato, volta a ottenere la copia della documentazione inerente alla gestione dei fondi in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici ai sensi della l. n. 219/1981. Sebbene non manchino posizioni tese a escludere qualsivoglia “funzionalizzazione” dell’accesso al raggiungimento delle finalità indicate nell’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013, si ritiene che lo strumento in esame possa essere utilizzato, come nel caso in esame, solo per evidenti ed esclusive ragioni di tutela di interessi propri della collettività, non anche a favore di interessi riferibili a singoli individui od enti associativi particolari. In difetto di tale (unico) presupposto di ammissibilità dell’istanza, la stessa andrà disattesa, potendo l’interessato avvalersi della tutela accordata dalla l. n. 241/1990.

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Finalità del FOIA e interesse del richiedente
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