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TAR Campania, Sez. II, 24-02-2020, N. 270

È fondato il ricorso contro il rigetto parziale di una istanza di accesso formulata ai sensi della l. n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e volta a ottenere tutta la documentazione relativa a una concessione demaniale marittima rilasciata in favore della società controinteressata. In primo luogo, deve escludersi la inammissibilità per genericità dell’istanza, in quanto il richiedente ha circoscritto con sufficiente chiarezza l’ambito oggettivo della stessa e specificato con altrettanta chiarezza l’interesse posto a suo fondamento. Inoltre, i principi generali in tema di rapporti tra l’accesso e la tutela della riservatezza, dettati in materia di appalti, sono applicabili al caso in esame, in cui vengono in rilievo atti concernenti una procedura di project financing. Nel merito, il diniego opposto difetta di una convincente motivazione. L’amministrazione, anziché appellarsi alla rilevanza impeditiva delle disposizioni regolamentari regionali al fine di negare l’esercizio del diritto all’accesso, avrebbe dovuto illustrare e giustificare le ragioni della non ostensibilità per la salvaguardia di specifici segreti commerciali o industriali, genericamente invocati.

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