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TAR Campania, Sez. VI, 03-05-2017, N.2373

Deve ribadirsi l’inammissibilità dell’istanza di accesso avente per oggetto l’acquisizione di dati, notizie ed informazioni, e non di veri e propri documenti, essendo evidente, anche alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur, che, nei procedimenti d’accesso ai documenti amministrativi, l’esercizio del relativo diritto o l’ordine di esibizione impartito dal giudice non può che riguardare, anche alla stregua delle definizione normativa del concetto di “documento amministrativo (art. 22, co. 1, lett. d) L. 241/1990 e, per differentiam, art. 1 e ss. D.lgs. 33/2013 nella diversa prospettiva del cd. accesso civico correlato agli obblighi di pubblicazione delle PP.AA.), solo i documenti esistenti e non anche quelli non esistenti o mai formati.

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