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TAR Campania, Sez. VI, 07-02-2020, N. 604

1) È illegittimo il rigetto di una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere il curriculum del vincitore di una procedura selettiva. La richiesta non può essere esclusa per il solo fatto che il richiedente abbia formulato l’istanza per verificare il corretto funzionamento dell’apparato amministrativo-scolastico e della qualità della formazione offerta, e non già per tutelare una propria posizione giuridica. Le finalità che la legge vuole perseguire con l’accesso civico generalizzato sono quelle di consentire la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa, comprendere le scelte effettuate dalle amministrazioni e promuovere il libero formarsi dell’opinione pubblica. In tale ottica, anche richieste presentate per finalità “egoistiche” (purché non emulative o di mera curiosità) possono favorire un controllo diffuso sull’amministrazione, se queste consentono di conoscere le scelte amministrative effettuate al fine di una complessiva vigilanza (anche) sugli standard qualitativo-prestazionali erogati dalle amministrazioni pubbliche. La circostanza che la richiesta sia reputata dall’amministrazione come “egoistica” non può rappresentare di per sé un limite, in quanto non previsto dal legislatore come tale.

2) Nel caso in cui l’istanza incontri una o più limitazioni disciplinate dall’art. 5-bis, l’accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela di almeno uno degli interessi pubblici o privati ivi contenuti. Sebbene dal dato normativo emerga che il criterio individuato per la valutazione delle esclusioni dall’accesso generalizzato è quello del “pregiudizio concreto”, deve tuttavia ritenersi che la scelta finale dell’amministrazione debba tener conto anche dell’interesse alla divulgazione che fonda la richiesta dell’istante. L’amministrazione dovrà quindi assumere la decisione nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, bilanciando tutti gli interessi coinvolti.

3) Quanto alle modalità di esercizio delle facoltà ostensive, in conformità con il generale canone di minimizzazione del trattamento dei dati personali, si rende necessario l’oscuramento degli eventuali dati sensibili presenti nel curricuculum vitae non aventi alcuna rilevanza sul processo selettivo.

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