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TAR Campania, Sez. VI, 13-06-2019, N. 3247

È improcedibile, per rinuncia di parte, il ricorso presentato da una cittadina straniera a seguito del silenzio serbato a fronte di una istanza di accesso generalizzato volta ad ottenere documenti (riguardanti il “kit” postale per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno) che l’amministrazione intimata asserisce essere inesistenti. Il diritto di accesso presuppone che il documento richiesto esista. Altrimenti, in linea di principio, il ricorso è infondato per evidenti ragioni logiche e giuridiche. È ovvio però che chi formula un’istanza di accesso avente a oggetto un documento inesistente potrebbe anche ignorare questa circostanza; del resto, l’esercizio di tale diritto ha proprio la funzione di permettere all’interessato di acquisire informazioni. In considerazione di ciò, allorché l’interessato richieda l’esibizione di un documento inesistente (o non più esistente), l’amministrazione ha l’obbligo di certificare tale circostanza al richiedente.

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